Descrizione
In Sicilia, la tutela delle colonie feline è disciplinata principalmente dall' art. 18 della Legge Regionale 03/07/2000, n. 15, che vietano il maltrattamento e l'abbandono, garantendo il diritto di sopravvivenza in libertà. I gatti, sterilizzati gratuitamente dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), non possono essere spostati, se non per gravi motivi sanitari autorizzati dal Comune.
Approfondimenti
- le colonie (almeno due gatti) devono essere censite presso il Comune o la banca dati regionale, solitamente tramite un referente (privato o associazione)
- i "gattari referenti hanno il diritto/dovere di accudire i gatti
- l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente ha l'obbligo di sterilizzare i gatti per il controllo del randagismo
- è vietato spostare i gatti dalla loro zona abituale. Lo spostamento è autorizzato solo dal Sindaco previo parere dell'ASP per comprovate esigenze
- qualsiasi atto di maltrattamento contro gatti randagi o di colonia è punito secondo le leggi nazionali e regionali, ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281
- la Legge Regionale 03/08/2022, n. 15 ha introdotto l'obbligo per i privati di iscriversi negli elenchi comunali come referenti.
- i gatti non possono essere rimossi dal loro habitat
- il referente deve mantenere pulita l'area di alimentazione, e garantire cibo e acqua in punti riparati
- le colonie in aree condominiali sono legali e protette, purché si rispetti l'igiene.
